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Lo sviluppo delle
nuove tecnologie nel campo delle comunicazioni favorisce la posa sul
territorio di numerose stazioni radio-base per la diffusione del segnale
di telefonia mobile e di quelli UMTS e del segnale radio-televisivo.
Particolarmente impattante per la salute pubblica è il proliferare
di antenne per la telefonia mobile, di ripetitori per la diffusione
del segnale televisivo del digitale terrestre e dell'attraversamento
sui luoghi abitati di linee elettriche a media ed alta tensione. Le
associazioni proponenti il presente appello, pur non disconoscendo l'utilità
dei servizi di comunicazione e trasporto di energia e della loro importanza
per la crescita sociale ed economica, ribadiscono la necessità
di coniugare progresso e tutela della salute mettendo in campo tutti
gli accorgimenti tecnici, normativi, legislativi affinché il
progresso non rappresenti un problema per le popolazioni. Per questi
motivi,
1) L'articolo 32 della Costituzione
tutela la salute come bene fondamentale dell'individuo e della collettività;
2) L'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato Istitutivo dell'Unione
Europea sancisce la validità del principio di precauzione confermata
nel febbraio 2003 dall'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità)
e dall'ICEMS (International Commision for Electro - Magnetic Safety);
3) Il pro-memoria diffuso nel marzo 2000 dall'OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) e le linee guida elaborate dalla Commissione
Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICPIRP)
che prevedono di evitare qualsiasi tipo di danno noto, sia a breve
che a lungo termine;
4) prima di procedere all'immissione sul territorio di tecnologie
invasive bisogna averne dimostrato l'innocuità, essendo necessario
procedere a valutazioni preventive che consentano l'applicazione del
"principio di inversione della prova";
5) La Regione Basilicata ha ottemperato agli obblighi derivanti dalla
legislazione nazionale promulgando la Legge Regionale n° 30 del
5/4/2000 che disciplina il regime delle autorizzazioni "al fine
di salvaguardare l'ambiente e tutelare la popolazione dai possibili
rischi sanitari, derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici".
Particolarmente importante è l'articolo 5 di questa legge in
quanto prevede che entro un anno tutti i comuni dovevano individuare
aree per la localizzazione di siti ove allocare le antenne e prevedeva
anche lo spostamento di quelle esistenti;
6) la competenza urbanistica è esclusiva di Regioni e Comuni,
per quanto riguarda le antenne (Corte Costituzionale, sentenza n.
303/2003). Il potere di localizzazione dei Comuni è confermato
dalla giurisprudenza (ultimo atto noto: ordinanza del TAR Campania,
10 novembre 2004 n. 5210) Il diritto dei Comuni di stabilire, in via
urbanistica, zone nelle quali le antenne sono vietate è confermato
dalla giurisprudenza (ultimo atto noto: ord. del Consiglio di Stato
25 gennaio 2005, n. 371), con riferimento a "zone sensibili".
I semplici limiti di distanza, tuttavia, non sono ammessi (Corte Costituzionale,
sentenza n. 307/2003). Il diritto di vietare l'istallazione di tralicci
e pali per ragioni di tutela del paesaggio e dei beni culturali, in
base al Codice Nazionale relativo, è confermato dalla giurisprudenza
(ultimo atto noto: sentenza del TAR Sicilia, 22 febbraio 2005, n.
203) Il diritto dei Comuni di adottare un regolamento per assicurare
il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti
è sancito dall'art. 8 della Legge 36/2001;
Che
l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche della popolazione
interessata da nuovi impianti sia elevata, con valori di campo elettrico
decisamente superiori agli obiettivi di qualità ed ai valori
di attenzione indicati in modo precauzionale dal Congresso scientifico
di Salisburgo del giugno 2000 (0,6 V/m contro gli attuali 6 V/m previsti
dalla vigente normativa, dieci volte superiore!);
Che
le radiazioni secondarie emesse dalle antenne in prossimità
delle stesse aggrava la situazione degli abitanti prossimi alle antenne
poiché è noto che i calcoli previsionali di impatto
elettromagnetico non tengono in conto della somma delle emissioni;
Che
non sia stato concesso agli abitanti della zona interessate dalla
posa di SRB di potere presentare le osservazioni previste, il Codice
delle Comunicazioni (Dlgs 259/2003) prevede che ogni richiesta di
impianto deve essere adeguatamente pubblicizzata (art.87, capo 4)
non appena presentata, cioè che i cittadini devono essere preventivamente
informati;
Che
è essenziale, dopo tanti anni di inapplicabilità del
citato articolo, sia finalmente permesso al cittadino di avere diritto
all'informazione in termini pratici ed efficaci (risultando insufficiente
la pubblicazione all'Albo Pretorio, quando e se avviene! ). In particolare,
nel procedere al rilascio delle autorizzazioni amministrative all'installazione
in oggetto, fino ad oggi non sono stati interpellati i cittadini,
né risulta che sia stato svolto alcun accertamento circa la
presenza di soggetti sensibili abitanti vicino alle antenne (quali
portatori di pace maker, bambini, persone con patologie mediche incompatibili
con i campi elettromagnetici ecc.).
a) L'attivazione
presso ciascun Comune di una Commissione per la redazione di un Regolamento
delle installazioni che preveda, tra gli altri, la partecipazione dei
rappresentanti dei Comitati di Quartiere, dei tecnici e ricercatori
individuati dai Comitati stessi, che possa affrontare la situazione
anche all'interno dei Quartieri;
b) La minimizzazione all'esposizione della popolazione, in osservanza
della Legge Quadro n. 36/2001, dalla L.R. 30/2000, dal D.M. 381/1998,
dal protocollo d'intesa tra ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
ed il Ministero delle Comunicazioni del 7/12/2003;
c) L'organizzazione di un sistema telematico di misurazione in continuo,
capillare su tutto il territorio, per controllare i numerosi siti e
di quelli individuati. Il monitoraggio in continuo deve produrre risultati
accessibili al pubblico sui siti internet comunali per consentire una
vivibilità consapevole a chi deve permanere vicino a fonti inquinanti;
d) L'imposizione ai Gestori, al momento dell'autorizzazione del Comune,
di installare un limitatore di potenza complessiva trasmessa, certificato
e piombato sugli impianti di trasmissione; tale limitatore dovrà
garantire che l' esercizio della Stazione sia conforme a quanto autorizzato,
per numero di canali e per potenza per canale secondo quanto richiesto
e dichiarato nella domanda di concessione (la necessità di questa
norma discende dalla possibilità che, anche per errore umano,
la potenza di trasmissione in esercizio possa superare quella per cui
la Stazione è autorizzata, superando senza consapevolezza i limiti
di esposizione accettabili );
e) L'apposizione per ogni installazione di un apposito cartello, riportante
il nome del Gestore e i dati tecnici della Stazione (tipo, numero di
canali, frequenze, potenze per canale), con la segnalazione di "emissione
in corso di campi elettromagnetici" per avvisare i cittadini della
presenza di impianti a volte poco visibili. L'Amministrazione comunale
ed il Sindaco sono infatti i garanti della salute pubblica e, in quanto
tali, responsabili della salute pubblica derivante dall'esposizione
a campi elettromagnetici degli abitanti in prossimità dell'impianto;
f) la tutela delle proprietà immobiliari ubicate nei pressi delle
Stazioni Radio Base che subiscono una svalutazione che arriva fino al
30 % del valore.
Chiediamo ai
sindaci, alle amministrazioni comunali ed alla Regione Basilicata, a
ciascuno per la propria competenza di:
1) Individuare siti
più idonei e con minore impatto ambientale tramite una più
efficace pianificazione di carattere cittadino, con intervento diretto
sul Piano Regolatore e redigendo mappe delle installazioni esistenti,
Quartiere per Quartiere, da rendere anche disponibili al pubblico. Ciò
al fine inoltre di applicare il principio di cautela, non ritenendo,
oggi, sufficientemente cautelato il diritto alla salute degli abitanti
dei comuni lucani;
2) Dare pratica
ed integrale attuazione al citato articolo 5 della Legge Regionale adottando
i Piani di Localizzazione prevedendo la delocalizzazione degli impianti
già esistenti se questi sono ubicati vicino alle abitazioni,
i luoghi di lavoro o di svago, le scuole, le residenze sanitarie. La
Regione Basilicata è obbligata a vigilare e far rispettare queste
disposizioni;
3) Per quanto attiene
la Regione Basilicata di rendere noto ed aggiornare l'elenco delle SRB
(Stazioni Radio Base) presenti sul tutto il territorio regionale nel
rispetto dell'articolo 8 della L.R. n° 30 del 2000 che istituisce
il "catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti
nel quale saranno censiti tutti gli impianti di teleradiocomunicazioni
presenti sul territorio regionale. Il Dipartimento Regionale Sicurezza
Sociale e Politiche Ambientali è incaricato della tenuta e del
relativo annuale aggiornamento pubblico sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata".
LETTO
E SOTTOSCRITTO
- per conto della OLA [Organizzazione Lucana Ambientalista],
che se ne fa portavoce, coordinatrice e promotrice - da:
Comitato Lucano Per il Controllo delle
Scelte Energetiche
Accademia Kronos Basilicata
NIMER
Nuova Identità Meridionale
LIPU - Basilicata
MAP NST Movimento Ambientalista Pacifista No Scorie Trisaia
CoSA Comitato Salute Ambiente Pollino
Comitato per la Difesa di Bosco Mangarrone di Rivello
Comitato per il No alle Antenne Selvagge nel Lagonegrese
Comitato Diritto alla Salute, Lavello (Pz)
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