Appello contro le Antenne Selvagge
Per la tutela della salute dei residenti e per il rispetto del Principio di Precauzione sancito dalle Leggi sull'elettrosmog
Destinatari: Tutti i Comuni lucani

Lo sviluppo delle nuove tecnologie nel campo delle comunicazioni favorisce la posa sul territorio di numerose stazioni radio-base per la diffusione del segnale di telefonia mobile e di quelli UMTS e del segnale radio-televisivo. Particolarmente impattante per la salute pubblica è il proliferare di antenne per la telefonia mobile, di ripetitori per la diffusione del segnale televisivo del digitale terrestre e dell'attraversamento sui luoghi abitati di linee elettriche a media ed alta tensione. Le associazioni proponenti il presente appello, pur non disconoscendo l'utilità dei servizi di comunicazione e trasporto di energia e della loro importanza per la crescita sociale ed economica, ribadiscono la necessità di coniugare progresso e tutela della salute mettendo in campo tutti gli accorgimenti tecnici, normativi, legislativi affinché il progresso non rappresenti un problema per le popolazioni. Per questi motivi,

PREMESSO CHE

1) L'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come bene fondamentale dell'individuo e della collettività;

2) L'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea sancisce la validità del principio di precauzione confermata nel febbraio 2003 dall'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall'ICEMS (International Commision for Electro - Magnetic Safety);

3) Il pro-memoria diffuso nel marzo 2000 dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e le linee guida elaborate dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICPIRP) che prevedono di evitare qualsiasi tipo di danno noto, sia a breve che a lungo termine;

4) prima di procedere all'immissione sul territorio di tecnologie invasive bisogna averne dimostrato l'innocuità, essendo necessario procedere a valutazioni preventive che consentano l'applicazione del "principio di inversione della prova";

5) La Regione Basilicata ha ottemperato agli obblighi derivanti dalla legislazione nazionale promulgando la Legge Regionale n° 30 del 5/4/2000 che disciplina il regime delle autorizzazioni "al fine di salvaguardare l'ambiente e tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici". Particolarmente importante è l'articolo 5 di questa legge in quanto prevede che entro un anno tutti i comuni dovevano individuare aree per la localizzazione di siti ove allocare le antenne e prevedeva anche lo spostamento di quelle esistenti;

6) la competenza urbanistica è esclusiva di Regioni e Comuni, per quanto riguarda le antenne (Corte Costituzionale, sentenza n. 303/2003). Il potere di localizzazione dei Comuni è confermato dalla giurisprudenza (ultimo atto noto: ordinanza del TAR Campania, 10 novembre 2004 n. 5210) Il diritto dei Comuni di stabilire, in via urbanistica, zone nelle quali le antenne sono vietate è confermato dalla giurisprudenza (ultimo atto noto: ord. del Consiglio di Stato 25 gennaio 2005, n. 371), con riferimento a "zone sensibili". I semplici limiti di distanza, tuttavia, non sono ammessi (Corte Costituzionale, sentenza n. 307/2003). Il diritto di vietare l'istallazione di tralicci e pali per ragioni di tutela del paesaggio e dei beni culturali, in base al Codice Nazionale relativo, è confermato dalla giurisprudenza (ultimo atto noto: sentenza del TAR Sicilia, 22 febbraio 2005, n. 203) Il diritto dei Comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti è sancito dall'art. 8 della Legge 36/2001;

RITENENDO INFATTI

Che l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche della popolazione interessata da nuovi impianti sia elevata, con valori di campo elettrico decisamente superiori agli obiettivi di qualità ed ai valori di attenzione indicati in modo precauzionale dal Congresso scientifico di Salisburgo del giugno 2000 (0,6 V/m contro gli attuali 6 V/m previsti dalla vigente normativa, dieci volte superiore!);
Che le radiazioni secondarie emesse dalle antenne in prossimità delle stesse aggrava la situazione degli abitanti prossimi alle antenne poiché è noto che i calcoli previsionali di impatto elettromagnetico non tengono in conto della somma delle emissioni;
Che non sia stato concesso agli abitanti della zona interessate dalla posa di SRB di potere presentare le osservazioni previste, il Codice delle Comunicazioni (Dlgs 259/2003) prevede che ogni richiesta di impianto deve essere adeguatamente pubblicizzata (art.87, capo 4) non appena presentata, cioè che i cittadini devono essere preventivamente informati;
Che è essenziale, dopo tanti anni di inapplicabilità del citato articolo, sia finalmente permesso al cittadino di avere diritto all'informazione in termini pratici ed efficaci (risultando insufficiente la pubblicazione all'Albo Pretorio, quando e se avviene! ). In particolare, nel procedere al rilascio delle autorizzazioni amministrative all'installazione in oggetto, fino ad oggi non sono stati interpellati i cittadini, né risulta che sia stato svolto alcun accertamento circa la presenza di soggetti sensibili abitanti vicino alle antenne (quali portatori di pace maker, bambini, persone con patologie mediche incompatibili con i campi elettromagnetici ecc.).

E' OLTREMODO NECESSARIA

a) L'attivazione presso ciascun Comune di una Commissione per la redazione di un Regolamento delle installazioni che preveda, tra gli altri, la partecipazione dei rappresentanti dei Comitati di Quartiere, dei tecnici e ricercatori individuati dai Comitati stessi, che possa affrontare la situazione anche all'interno dei Quartieri;

b) La minimizzazione all'esposizione della popolazione, in osservanza della Legge Quadro n. 36/2001, dalla L.R. 30/2000, dal D.M. 381/1998, dal protocollo d'intesa tra ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ed il Ministero delle Comunicazioni del 7/12/2003;

c) L'organizzazione di un sistema telematico di misurazione in continuo, capillare su tutto il territorio, per controllare i numerosi siti e di quelli individuati. Il monitoraggio in continuo deve produrre risultati accessibili al pubblico sui siti internet comunali per consentire una vivibilità consapevole a chi deve permanere vicino a fonti inquinanti;

d) L'imposizione ai Gestori, al momento dell'autorizzazione del Comune, di installare un limitatore di potenza complessiva trasmessa, certificato e piombato sugli impianti di trasmissione; tale limitatore dovrà garantire che l' esercizio della Stazione sia conforme a quanto autorizzato, per numero di canali e per potenza per canale secondo quanto richiesto e dichiarato nella domanda di concessione (la necessità di questa norma discende dalla possibilità che, anche per errore umano, la potenza di trasmissione in esercizio possa superare quella per cui la Stazione è autorizzata, superando senza consapevolezza i limiti di esposizione accettabili );

e) L'apposizione per ogni installazione di un apposito cartello, riportante il nome del Gestore e i dati tecnici della Stazione (tipo, numero di canali, frequenze, potenze per canale), con la segnalazione di "emissione in corso di campi elettromagnetici" per avvisare i cittadini della presenza di impianti a volte poco visibili. L'Amministrazione comunale ed il Sindaco sono infatti i garanti della salute pubblica e, in quanto tali, responsabili della salute pubblica derivante dall'esposizione a campi elettromagnetici degli abitanti in prossimità dell'impianto;

f) la tutela delle proprietà immobiliari ubicate nei pressi delle Stazioni Radio Base che subiscono una svalutazione che arriva fino al 30 % del valore.

TUTTO CIO' PREMESSO

Chiediamo ai sindaci, alle amministrazioni comunali ed alla Regione Basilicata, a ciascuno per la propria competenza di:

1) Individuare siti più idonei e con minore impatto ambientale tramite una più efficace pianificazione di carattere cittadino, con intervento diretto sul Piano Regolatore e redigendo mappe delle installazioni esistenti, Quartiere per Quartiere, da rendere anche disponibili al pubblico. Ciò al fine inoltre di applicare il principio di cautela, non ritenendo, oggi, sufficientemente cautelato il diritto alla salute degli abitanti dei comuni lucani;

2) Dare pratica ed integrale attuazione al citato articolo 5 della Legge Regionale adottando i Piani di Localizzazione prevedendo la delocalizzazione degli impianti già esistenti se questi sono ubicati vicino alle abitazioni, i luoghi di lavoro o di svago, le scuole, le residenze sanitarie. La Regione Basilicata è obbligata a vigilare e far rispettare queste disposizioni;

3) Per quanto attiene la Regione Basilicata di rendere noto ed aggiornare l'elenco delle SRB (Stazioni Radio Base) presenti sul tutto il territorio regionale nel rispetto dell'articolo 8 della L.R. n° 30 del 2000 che istituisce il "catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti nel quale saranno censiti tutti gli impianti di teleradiocomunicazioni presenti sul territorio regionale. Il Dipartimento Regionale Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali è incaricato della tenuta e del relativo annuale aggiornamento pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata".

LETTO E SOTTOSCRITTO - per conto della OLA [Organizzazione Lucana Ambientalista],
che se ne fa portavoce, coordinatrice e promotrice - da:

Comitato Lucano Per il Controllo delle Scelte Energetiche
Accademia Kronos Basilicata
NIMER Nuova Identità Meridionale
LIPU - Basilicata
MAP NST Movimento Ambientalista Pacifista No Scorie Trisaia
CoSA Comitato Salute Ambiente Pollino
Comitato per la Difesa di Bosco Mangarrone di Rivello
Comitato per il No alle Antenne Selvagge nel Lagonegrese
Comitato Diritto alla Salute, Lavello (Pz)

[Le Adesioni al presente Documento sono in continuo aggiornamento]