NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 10
DECRETO MINISTERIALE 27
dicembre 1993.
Conferimento della concessione di coltivazione «VOLTURINO» alle Società
Agip, Enterprise Oil Exploration e FIAT-RIMI (Tavola fuori testo n.
6).
Vista la legge 11 gennaio 1957,
n. 6;
Vista la legge 21 luglio 1967,
n. 613;
Vista la legge 8 agosto 1985,
n. 431;
Vista la legge 8 luglio 1986,
n. 349;
Vista la legge 9 gennaio 1991,
n.9;
Vista la legge 23 ottobre 1992,
n. 421;
Visto il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto legge 15
novembre 1993, n. 453;
Visto il D.M. 6 agosto 1991 di
approvazione di un nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di
ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
Visto il D.M. 31 maggio 1984,
con il quale alle Società SPI-S.p.A. e FIAT-RIMI S.p.A.., con quote
rispettivamente del 40% e 60%, rappresentate dalla prima, è stato accordato per
la durata di anni quattro il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi denominato «MONTE SIRINO», in territorio delle provincie di Potenza e
Salerno;
Visti i DD.MM. 30 gennaio 1988
e 27 gennaio 1989, con i quali il permesso in questione é stato intestato alle
Società Petrex-S.p.A., TCPL Resources-Ltd., SPI-S.p.A., Enterprise Oil
Exploration-Ltd. e FIAT-RIMI-S.p.A., con quote rispettivamente del 50%, 20%,
10%, 15% e 5% rappresentate dalla prima;
Visto il D.M. 26 ottobre 1988,
con il quale la vigenza del permesso stesso è stata prorogata sino al 31 maggio
1990, previa riduzione dell’area a kmq 521,76;
Visto il D.M. 11 aprile 1991,
registrato dalla Corte dei conti in data 26 luglio 1991, registro n. 14
Industria e comm., foglio n. 51, con il quale la vigenza del permesso è stata
prorogata sino al 31 maggio 1992, previa riduzione dell’area a kmq 348,37 e la
titolarità dello stesso è stata intestata alle Società Petrex-S.p.A., TCPL
Resources-Ltd., SPI-S.p.A., Enterprise Oil Exploration-Ltd. e FIAT-RIMI-S.p.A.,
con quote rispettivamente del 30%, 20%, 10%, 35% e 5% rappresentate dalla prima;
Visto il D.M. 22 dicembre 1992,
con il quale la titolarità del permesso è stata intestata alle Società
Agip-S.p.A., TCPL Resources-Ltd., Enterprise Oil Exploration-Ltd. e
FIAT-RIMI-S.p.A., con quote rispettivamente del 40%, 20%, 35% e 5%,
rappresentate dalla prima e, contestualmente, la vigenza del permesso stesso è
stata prolungata sino al 31 maggio 1993;
Visto il D.M. 16 ottobre 1993,
con il quale la quota del 20% della titolarità del permesso in questione è
stata trasferita ed intestata dalla Società TCPL Resources-Ltd. alla Società
Enterprise Oil Exploration-Ltd.;
Le quote di partecipazione al
permesso sono pertanto cosi stabilite:
Agip-S.p.A.: 40%;
Enterprise Oil Exploration-Ltd.:
55%;
FIAT-RIMI-S.p.A.: 5%;
Vista l’istanza pervenuta in
data 15 aprile 1993, con cui le Società contitolari hanno chiesto in
concessione di coltivazione l’intera area del permesso «MONTE SIRINO» da
denominarsi «VOLTURINO»;
Visto il programma provvisorio
allegato all’istanza di concessione da eseguire entro tre anni dal
conferimento della stessa, risulta necessario effettuare prove di lunga durata
ed applicare tecniche particolari che consentano di ottenere la migliore
valutazione e la migliore economicità del giacimento;
Visto il rapporto n. 5673 del
27 settembre 1993 dell’Ingegnere capo della Sezione UNMIG di Napoli;
Visto il parere espresso dal
Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, nella seduta del 7
ottobre 1993, favorevole al conferimento della concessione «VOLTURINO»;
Ritenuto che ricorrano le
condizioni previste dall’art. 10 della legge 9/1991 che prevede la presentazione
di un programma provvisorio;
Ritenuto che le Società
istanti hanno ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal permesso stesso;
Art. 1. – E’
accordata per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data del 31 maggio
1993, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
convenzionalmente denominata «VOLTURINO», nel territorio della provincia di
Potenza, alle Società AGIP-S.p.A. (c.f. n. 00464580588) Corso Venezia, 16
Milano (C.a.p. 20097), FIAT-RIMI-S.p.A. (c.f. n. 00686300013) Via Lattuada, 9
Milano (C.a.p. 20123), ENTERPRISE OIL EXPLORATION-Ltd. (c.f. n. 97036740583) con
sede secondaria in Roma Via del Babuino, 181 (C.a.p. 00187).
Le quote di titolarità della
concessione sono cosi stabilite:
Agip-S.p.A.: 40%;
Enterprise Qii
Exploration-S.p.A.: 55%:
FIAT-RIMI-S.p.A.: 5%.
La Società Agip-S.p.A.,
designata a rappresentare le contitolari, elegge domicilio speciale presso il
proprio distretto di Ortona, Contrada Tamarete (C.a.p. 66026) Ortona.
Art. 2. – L’area della
concessione, estesa per kmq 348,37 pari ad ha 34.837, come risulta da più
esatta misurazione effettuata analiticamente con l’impiego di elaboratore
elettronico, è delimitata, con linea nera continua riportata sui fogli n. 199 e
210 della Carta d’Italia dell’I.G.M., alla scala 1:100.000, passante per i
vertici e le relative coordinate geografiche riportate sul foglio facente parte
integrante del presente decreto.
Art. 3. - La presente
concessione è accordata alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato
con il D.M. 6 agosto 1991, nelle premesse citato.
Art. 4. - Le Società
concessionarie sono tenute a:
a) eseguire entro tre
anni dal conferimento della concessione i lavori indicati nel programma
provvisorio, approvato con il presente decreto;
b) presentare 15 giorni
prima della scadenza del programma provvisorio, il programma definitivo ai sensi
dell’art. 10, terzo comma, della legge 9/1991;
c) accertarsi presso le
Autorità competenti che i lavori programmati non ricadano nelle aree precluse
ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché a munirsi, ove occorra,
delle autorizzazioni prescritte a tutela dell’ambiente.
È, comunque, vietata qualsiasi
attività di ricerca e coltivazione nelle aree destinate a parco naturale,
statale o regionale, salvo espressa autorizzazione da parte delle Autorità
competenti.
Art. 5. - Le Società
concessionarie sono inoltre tenute:
a) a corrispondere allo Stato, a
decorrere dalla data del 31 maggio 1993, il canone annuo anticipato di L.240 per
ettaro di superficie ed a versare l’imposta prevista dal decreto legislativo
28 febbraio 1992, n. 263. In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è
comunque dovuto il canone per l’anno in corso;
b) a corrispondere allo Stato l’aliquota
del prodotto in natura od in valore, calcolata secondo le modalità stabilite
nel Disciplinare tipo di cui all’art. 3. In caso di corresponsione in natura
di detta aliquota, le concessionarie sono tenute a facilitare, in ogni debito
modo, il prelievo ed il trasporto del prodotto di spettanza dello Stato da parte
dell’Ente gestore (ora ENI-S.p.A.) di cui all’art. 28 della legge 11 gennaio
1957, n. 6, anche fornendo a tal fine le necessarie notizie per la raccolta ed
il trasporto;
c) a far pervenire all’Amministrazione,
entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte
dell’Ufficio del registro di Stigliano, copia autentica della nota di avvenuta
trascrizione alla competente Conservatoria dei registri immobiliari;
d) a corrispondere allo Stato la tassa di
concessione governativa prevista dal D.M. Ministero finanze 20 agosto 1992.
Art. 6. - Per quanto non
espressamente stabilito nel presente decreto, le Società concessionarie sono
tenute ad osservare le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti in
materia, nonché quelle contenute nel disciplinare tipo di cui all’art. 3 e le
prescrizioni dell’Autorità mineraria.
Art. 7. - La concessione è
accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.
Il presente decreto sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli
Idrocarburi e della Geotermia e
consegnato alla Società Agip-S.p.A. tramite l’Ufficio del registro di
Potenza.
Il Direttore generale: ROSSONI