Ho letto con molto interesse l'articolo dell'amica Raffaella Forliano sulla Nuova Basilicata del giorno 24.1.01 sulla sentenza del Consiglio di Stato e sui risvolti giuridici che esso investe soprattutto in merito alle responsabilità del Parco del Pollino. Sulla questione Raffaella, da buon avvocato ed attenta osservatrice qual'è, fa rilevare le lacune dell'ente Parco sul piano delle carenze amministrative e giuridiche che avrebbero potuto essere integrate nei vari ricorsi e forse determinare una Sentenza del Consiglio di Stato diversa. Su questo aspetto esistono secondo me precise responsabilità dell'ex presidente Tripepi e dell'attuale Direttore Formica, oltre della passata gestione dell'ex presidente Cosentino, soprattutto in merito alla mancata pubblicazione del Regolamento provvisorio del Parco approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del luglio 2000.
Sono consapevole che essa può provocare polemiche, ma penso oltremodo necessario testimoniare e cercare di fare chiarezza per stimolare un dibattito su questa delicatissima questione, offrendo spunti per precisazioni e puntualizzazioni da parte degli interessati dal momento che non ho avuto il piacere di riceverle sin ora, per evitare future omissioni ed errori che purtroppo si rilevano oggi cruciali per la difesa dell'integrità dei valori del territorio del Parco Nazionale del Pollino.
Vi invio una lettera a loro inviata (senza risposta) in qualità di membro del Consiglio Direttivo del Parco sulla questione, prima del Commissariamento, che chiarisce tali aspetti importanti e serve meglio a far capire i termini della questione che, oltre ai soliti poteri forti e le lobbies petrolifere, chiama in causa il ruolo dell' ente gestore e di alcuni suoi esponenti.
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Al Presidente dell’Ente Parco
Nazionale del Pollino - Mauro Tripepi
Via Mordini Pal.Amato
ROTONDA
Al Direttore del Parco Nazionale
del Pollino- Ing. Annibale Formica
Via
Mordini Pal.Amato
ROTONDA
e p.c.
Ai Membri del Consiglio Direttivo
.
Oggetto: richiesta urgente pubblicazione Regolamento
Provvisorio del Parco approvato dal C.D. in data 7 luglio 2000.
Di recente il Consiglio di Stato ha riconosciuto ammissibile il ricorso
prodotto da ENTERPRISE Oil S.p.A. e ENI
avverso alla sentenza emessa dal TAR di Basilicata in data 13.5.98, n.144,
sfavorevole a dette Società alle quali l’Ente Parco aveva negato
l’autorizzazione alla ricerca ed estrazione di di idrocarburi nel territorio
del parco nazionale del Pollino .
Lo scenario che oggi si apre è inquietante anche in considerazione di ciò
che potrebbe ora accadere in pieno Parco Nazionale del Pollino.
In relazione all’oggetto con mia nota del 26.1.2000 inviata al
Presidente e Direttore del Parco Nazionale del Pollino ed in riferimento ai
ricorsi proposti al Consiglio di Stato il WWF Italia, rappresentato dal
Presidente, Arch.Fulco Pratesi, aveva trasmesso un proprio intervento
ad opponendum, tramite l’Avv Alessio Petretti a nome della stessa
Associazione, notificato all’Ente Parco del Pollino, anche a seguito di un mio
personale interessamento in tal senso
.
Con lo stesso il WWF chiedeva nel novembre del 1999 al Consiglio di Stato
che i ricorsi dell’Enterprise Olil Italiana S.p.A. e dal’ENI S.p.A. fossero
dichiarati inammissibili o comunque infondati. La discussione, non essendo
stata presentata dalle due compagnie petrolifere alcuna istanza di
sospensione,.veniva opportunamente “ritardata a tempi migliori per le
compagnie”. Tempi che molto opportunamente (o meglio opportunisticamente) sono
maturati proprio di recente, in concomitanza con le ben note vicende
amministrative che vedono un eventuale Commissariamento dei suoi Organi per le
ben note vicende legate “agli avanzi di amministrazione”.
Con la medesima nota del 16 gennaio 2000 evidenziavo come “ il Parco,
anche in considerazione di un esito sfavorevole emesso dal Consiglio di Stato,
non perda tempo e si attivi al fine di scongiurare che dette attività
petrolifere possano avvenire in futuro nell’area protetta. Se dovesse
prevalere tale logica verrebbe minato, non solo il principio per cui l’area
protetta è stata istituita, ma verrebbero vanificate le garanzie minime di
tutela e salvaguardia sancite dalle normative vigenti”.
Dall’esito di tale questione purtroppo dipende anche il futuro delle
aree protette italiane esposte a interessi di parte ed a quelli di società
private petrolifere intenzionate allo sfruttamento delle “risorse” presenti.
La mia nota del gennaio 2000 pertanto riteneva urgente e necessario che
il Parco, in attesa della predisposizione del Piano e del Regolamento
definitivi, avesse emanato un Regolamento provvisorio o integri Regolamenti di
fruizione esistenti nella direzione esplicita di vietare
attività di prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi liquidi e
gassosi. Una iniziativa questa che avrebbe potuto rendere più difficile
“pronunciamenti forzati” del Parco favorevoli alle compagnie petrolifere
(che oggi invece la Sentenza del Consiglio di Stato rende possibili).
In data 7 luglio 2000 il Consiglio Direttivo all’unanimità approvava
il Regolamento di cui mi ero fatto carico di predisporre una bozza provvisoria,
emendata da tutti i consiglieri e approvata.
Il Regolamento provvisorio approvato dal C.D. del Parco il 7 luglio 2000,
all’articolo 3, comma b, fa espressamente divieto di “prospezioni, ricerca
ed estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi” nel territorio el parco.
Con mia sorpresa nel mese di settembre 2000, alla ripresa dell’attività
dell’Ente Parco vengo a conoscenza che il Regolamento del Parco non è stato
pubblicato. Immediatamente ne chiedo la pubblicazione, chiedendo vanamente più
volte a voce e per iscritto i motivi della sua mancata pubblicazione.
Ritenevo e ritengo infatti che il Regolamento provvisorio oggi sia di
straordinaria importanza per ostacolare il disegno delle Società private
petrolifere intenzionate, dopo l’assurda sentenza del Consilio di Stato, in
assenza del Piano e del Regolamento definitivo del Parco, con ogni mezzo a
rendere legalmente
“compatibile” l’attività di prospezione, ricerca, estrazione petrolifera
nel Pollino e nei parchi nazionali. Tale giudizio è stato condiviso da tutti i
membri del Consiglio Direttivo in sede di approvazione del Regolamento.
Non voglio credere che i grandi interessi delle lobbies abbiano
esercitato pressioni politiche (la mancata perimetrazione del Parco Nazionale
della Val d’Agri mi ha insegnato molto in questo). Se c’erano perplessità
tecniche o di altra natura sul Regolamento, perchè non sono state comunicate al
sottoscritto ed ai Consiglieri?
Oggi appare oltremodo incomprensibile la decisione di mantenere questo
“silenzio” dal momento che in gioco non ci sono solo “poltrone” ma è il
“territorio del parco” ad essere minato e mi si consenta la stessa ragion
d’essere e il principio sul quale esso è nato. Conosco molto bene la vicenda
della Val d’Agri per poter affermare senza essere smentito che tra gli
oppositori delle aree protette italiane vadano senz’altro incluse queste
lobbies petrolifere paradossalmente sostenute e facilitate da personaggi
politici locali e nazionali (gran parte di queste autorizzazioni ministeriali
sono venute proprio dai Ministri del Governo Dalema).
Anche la rete Natura 2000 rischia di naufragare nelle contraddizioni di
un malinteso sviluppo ancor prima di aver realizzato una politica di
conservazione della natura in Italia. Di fatto si tende a liberalizzare le aree
naturali protette rendendole disponibili per i più svariati interventi.
Soprattutto se tale impostazioni riguardano
i siti della rete Natura 2000 ricadenti nei parchi nazionali istituiti, creando
di fatto un doppio canale per la valutazione delle compatibilità ambientali e
per il rilascio dei nulla osta. Infatti nonostante le misure di salvaguardia
previste in base alla legge 394/91 opererebbero sullo stesso territorio
normative successive attinenti la Valutazione d’incidenza e la V.I.A.
(valutazione di Impatto Ambientale).
Emblematico è in proposito il caso
della mancata perimetrazione del Parco Nazionale della Val d’Agri per
il quale il Ministero dell’Ambiente ritardando il la perimetrazione ha
applicato la V.I.A. ad iniziative industriali riguardanti
Siti di Interesse Comunitario.
Ancora una volta si paventa un conflitto di interessi tra Enti gestori
dei parchi nazionali, istanze regionali, locali e privati non sempre coincidenti
con le ragioni della conservazione e tutela del bene collettivo.
Sotto la spinta di una visione federalista dello Stato
l’interpretazione data alla “direttiva
dunque non prevede in modo esplicito alcuna norma o vincolo, come la costruzione
di nuove strade o edifici, il divieto di caccia, il divieto di accesso a mezzi
motorizzati o a piedi o altro, come invece avviene nei parchi nazionali o nelle
altre aree protette di livello statale o regionale. L’eventuale utilizzo di
tali vincoli potrà essere deciso, se ritenuto opportuno, caso per caso sulla
base delle condizioni, delle caratteristiche del sito e delle esigenze locali.
Uno degli aspetti innovativi della direttiva è invece il fatto che obbliga a
ragionare sulla gestione dei siti mettendo insieme le diverse esigenze di
conservazione, di fruizione e di sviluppo economico” (da Natura 2000 in
Italia, Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell’Ambiente,
documento del mese di dicembre 1999, testi a cura di E. Caivano, I.Ronchieri,
G.Scopece, N. Tartaglini, A.Zocchi).
Giova analizzare come tale impostazione metodologica di fatto può
ingenerare confusione sulle competenze gestionali. Per la tutela dei SIC le
Regioni e le Province autonome avrebbero dovuto adottare le opportune misure,
entro tre mesi dall’inclusione nella lista ufficiale,
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie,
nonché la perturbazione di specie per cui tali zone sono state designate. Ciò
non è avvenuto.
Fino alla redazione dell’elenco delle Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.)
il Trattato dell’Unione prevede procedure di infrazione contro lo Stato membro
che conduca attività che danneggiano i valori per i quali i siti sono stati
indentificati e che di conseguenza adotti un comportamento contraddittorio.
Per quanto attiene i SIC lo Stato Italiano, nel recepire la Direttiva
Habitat con il D.P.R. 357/97 ha previsto la valutazione d’incidenza di
piani e progetti ricadenti nel perimetro dei SIC. Solo per le Z.P.S. ricadenti
in aree naturali protette si applicano le misure di conservazione per queste
previste dalla normativa vigente.
In questa fase transitoria, prima dell’inclusione nell’elenco dei
Z.S.C. da parte della Commissione Europea, secondo il citato D.P.R. 357/97 sono
le Regioni competenti ai sensi del comma 6 dell’art. 5 del DPR 357/97 a
rilasciare il parere sulla valutazione d’incidenza, “sentito l’Ente
gestore dell’area”. Qualora i SIC fossero stati già designati a norma
dell’art. 3 del DPR citato quali “Zone Speciali di Conservazione”,
nell’ambito del Programma Triennale per le Aree naturali Protette, con Decreto
del Ministero dell’Ambiente, per le predette Zone Speciali di Conservazione ai
sensi del comma 3 dell’art.4 dello stesso DPR , qualora ricadenti
all’interno delle aree naturali protette, si sarebbero potute applicare le
misure di “conservazione” per queste previste dalla normative vigenti.
Secondo il DPR 357/97, il
Decreto del Ministero dell’Ambiente di designazione dei SIC in “Zone
Speciali di Conservazione” dovrà avvenire entro il termine massimo di 6 anni,
dalla definizione, da parte della Commissione Europea dell’elenco delle
medesime.
Di fatto tale meccanismo potrebbe innescare una “deregulation” nella
gestione delle aree protette, espropriando gli Enti gestori dei parchi nazionali
di competenze proprie previste dalla L.394/91, prevedendo
che essi debbano essere “sentiti” dalle Regioni in merito alla
valutazione d’incidenza, non specificando se tale “ascolto” sia
obbligatorio e vincolante al rilascio del parere finale. Le Regioni”
effettuano la valutazione di incidenza dei piani o progetti sui Siti di
Importanza Comunitaria, entro 90 giorni dal ricevimento ella relazione
accertando che non ne pregiudicano l’integrità, tenendo conto anche delle
possibili interazioni con altri piani e progetti...”.
Tale impostazione metodologica potrebbe di fatto acclarare la
compatibilità ambientali nelle aree protette a prescindere dalle norme di
salvaguardia vigenti.
Ad esempio con D.P.C.M. 1.9.2000 ad integrazione del D.P.R. 12.4.96 (
norme sulla V.I.A.), viene stabilito che i progetti relativi alla ricerche di
idrocarburi che interessano le aree naturali protette, ex L.394/91, devono ora
essere obbligatoriamente sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale alla
Regione competente territorialmente che rilascia anche il “parere”, questa
volta nemmeno offrendo la possibilità di “sentire” l’Ente gestore
dell’area protetta.
E’ facile comprendere come le lobbies petrolifere tentino in tal modo
di aggirare l’ostacolo rappresentato dalle misure di salvaguardia della
L.394/91 e dall’eventuale Regolamento del Parco. Infatti l’attività di
ricerca ed estrazione di idrocarburi assimilata a siti di cava e/o miniera, è
vietata nei parchi (in proposito esiste una dettagliata circolare dell’ex
Ministro dell’Ambiente On Ronchi circa l’incompatibilità dell’estrazione
e della ricerca di idrocarburi nelle aree protette perimetrate).
In tal modo si intende rendere “compatibile” ciò che non lo è o
“non lo era”. Esistono fondate ragioni di incostituzionalità del D.P.C.M.
citato, essendo lo stesso in contrapposizione alle norme della L.394/91.
Consentire tale procedura di VIA per la ricerca di idrocarburi nelle aree
protette di fatto costituisce una evidente “forzatura” funzionale solo agli
interessi privati delle multinazionali del petrolio. Per la Regione Basilicata
la Legge regionale in materia di V.I.A , anticipando il D.P.C.M. aveva già
previsto che tali procedure venissero applicate anche nelle aree protette.
Per il P.N. del Pollino le Compagnie petrolifere sono fermamente
intenzionate a realizzare le proprie attività petrolifere nel territorio
protetto. Tale procedura renderebbe giuridicamente possibile tali attività
considerandoli “compatibili” o attraverso la Valutazione d’Incidenza o
mediante V.I.A. in contrasto con le norme ella Legge 394/91 che assimilano le
attività petrolifere a quelle di cava e miniera e con il Regolamento o
l’eventuale Regolamento provvisorio per
la fruizione e tutela del Parco approvato nel mese di luglio 2000 (ma mai
pubblicato!!!) che fa espressamente divieto di effettuare “prospezione,
ricerca e estrazione di idrocarburi
liquidi e gassosi” (art.3 comma b del Regolamento provvisorio).
Le lobbies economiche e l’ambiguità politica procede oggi a rendere
compatibili attività invece vietate, con l’obiettivo domani di smantellare la
L.394/91 (dopo le modifiche intervenute con la L.426/98 che ha conseguito il
solo scopo di bloccare l’istituzione o la perimetrazione di nuovi parchi in
Italia).
Ai sensi del comma 8
dell’art 5 del DPR 357/97 qualora, nonostante le conclusioni negative della
valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative
possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di
rilevante interesse pubblico (sic!) inclusi motivi di natura sociale ed
economica, le amministrazioni competenti (Regioni) adottano ogni misura
compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete “Natura
2000” e ne danno comunicazione al Ministero dell’Ambiente
Sorprende l’imperativo e il rilevante interesse pubblico espressi nel
DPR riguardante opere e progetti di cui è difficile non sostenerne l’utilità
pubblica inclusi i motivi di natura sociale ed economica (una strada, un ponte,
un taglio di un bosco, la ricerca e l’estrazione petrolifera ed in generale lo
sfruttamento delle risorse naturali vengono sempre acclarate per ragioni economiche e sociali) plasmando il concetto di tutela
di una biodiversità vista come qualcosa di astratto ed a se stante.
Nella stragrande maggioranza dei casi ogni distruzione può essere,
secondo questa logica, soggetta a misure di compensazione. Oggettivamente è
difficile credere che la scomparsa dell’aquila
o del lupo anche in un parco nazionale possa
essere compensata con la loro reintroduzione nel territorio protetto, o
ricreando altrove il loro habitat o peggio prevederne la monetizzazione che non
potrà mai più restituirci il luogo distrutto ed i suoi abitatori.
Sorprende l’involuzione intervenuta in questi ultimi anni che sembra
aver contagiato anche il movimento ed i partiti di ispirazione ambientalista. La
parte migliore del Bel Paese ed i parchi possono essere così sacrificati allo
sviluppo sostenibile divenuto una etichetta per il quale è possibile realizzare
qualsiasi compatibilità o compensazione ambientale.
Facendo leva sulla richiesta di un malinteso federalismo, un patrimonio
di preminente interesse nazionale viene trasferito
agli enti locali. In tale passaggio si incanalano purtroppo gli interessi
speculativi privati con progetti dirompenti per l’ambiente.
E’ pertanto necessario intraprendere tutte le iniziative amministrative
e politiche per evitare che quanto sopra esposto accada, depauperando un
patrimonio collettivo di tutti e delle generazioni future.