N. 5270/2001
Reg. Dec.
N. 6462-6562
Reg. Ric.
ANNO 1999
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello nn.6462 e 6562 del 1999,
proposti, rispettivamente, da:
1° (ric. n.
6462/99) = E.N.I. S.p.a. (che ha incorporato per fusione l’AGIP S.p.a), in
persona del Direttore generale, legale rappresentante in carica, Ing. Luciano
Sgubini, rappresentata e difesa dall’Avv. Lucio Iannotta, con domicilio eletto
presso lo studio del medesimo, in Roma, via Cola di Rienzo, 111
e
2° (ric. n.
6562/99) = ENTERPRISE OIL ITALIANA S.p.a. (già Enterprise Oil Exploratio
Ltd) in persona dell’Amministratore delegato, legale rappresentante in carica,
ing. Peter Kallos, con sede legale in Roma, via dei Due Macelli 66,
rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Pietrosanti, con domicilio eletto
presso il suo studio, in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 47
entrambi gli
appelli
contro
l’Ente Parco Nazionale del Pollino, in persona del
Presidente , legale rappresentante in carica, Sig. Mauro Tripepi, rappresentato
e difeso dall’Avv. Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio
del medesimo, in Roma, via G. G. Porro, 8
e
la Regione Basilicata, in persona del Presidente in carica della Giunta
Regionale
e
nei confronti
(limitatamente al ricorso n. 6562/99) dell’E.N.I.
S.p.a. (successore della AGIP S.p.a.), come sopra rappresentata, difesa e
domiciliata;
con
l’intervento ad opponendum
dell’Associazione Italiana per il Word Wide Found
for Nature – Onlus, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dall’Avv. Alessio Petretti, con domicilio eletto presso
lo studio del medesimo, in Roma, via degli Scipioni, 268/A
per
l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
della Basilicata 13 maggio 1998 n. 144, non notificata, che ha deciso,
respingendoli, i ricorsi riuniti nn. 771/96 e 772/98, proposti rispettivamente
dalla Enterprise Oil Exploration Ltd e da Agip S.p.a., per l’annullamento dei
provvedimenti con i quali l’Ente Parco Nazionale del Pollino aveva negato
autorizzazione allo svolgimento di ricerche geofisiche nel territorio del Parco
medesimo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione nei giudizi, delle parti
appellate e dell’interveniente ad
opponendum;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 4 maggio 2001, il
Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’avv. Iannotta,
l’avv. Petretti e l’avv. Di Lorenzo per delega dell’avv. Abbamonte;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto
segue:
F
A T T O
1. Con sentenza n. 144 del 13 maggio 1998, il
Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata - riuniti i ricorsi proposti
dalla allora Soc. Enterprise Oil Exploration Ltd, e dall’AGIP S.p.a.
(rubricati ai nn. 771 e 772 del 1996), rispettivamente contro i provvedimenti 4
luglio 1996 n. 69 e 70 con cui sono state respinte la richiesta di nulla osta
avanzata dalla Enterprise Oil ad effettuare ricerche geofisiche di tipo
“sismica a riflessione” e di tipo magnetotellurica” ed il provvedimento n.
71 in pari data con il quale è stata negata all’AGIP l’autorizzazione ad
eseguire prospezioni geofisiche nel territorio del Parco ed estromesso dal
giudizio l’Ente Parco, per mancata dimostrazione dello jus postulandi, ha
dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse la censure
dedotte con i ricorsi introduttivi, in quanto rivolti avverso provvedimenti
dell’Ente Parco definitivamente superati dalla successiva deliberazione del
Consiglio direttivo 24 novembre 1997, ed ha respinto i motivi aggiunti proposti
avverso quest’ultima deliberazione dagli interessati, nei rispettivi giudizi,
sulla considerazione che, in forza del carattere primario della tutela
ambientale nel regime speciale e differenziale del Parco, l’effettuazione di
un’attività che non si esaurisce in un ambito territoriale circoscritto, e
che, al contrario, riguarda ampi e delicati settori dell’area protetta, senza
avere parametri temporali definiti e definibili, in forza, fra l’altro delle
sue connotazioni, non possa essere valutata adeguatamente sotto il profilo della
vulnerazione dei beni protetti se non a seguito della complessa attività
conoscitiva e di valutazione tecnico-discrezionale che preside alla formazione
del piano del parco e del regolamento.
2. Avverso l’anzidetta sentenza hanno proposto
separati appelli l’E.N.I. S.p.a. (che, nel frattempo ha incorporato, per
fusione, l’AGIP S.p.a.) e l’Enterprise Oil Italiana S.p.a. (già Enterprise
Oil Exploration Ltd).
Entrambe le appellanti contestano la declaratoria di
improcedibilità, sulla considerazione della natura meramente confermativa della
successiva deliberazione.
Sostanzialmente coincidenti sono poi, quanto, al
merito, le censure dedotte.
Evidenziata l’erroneità dei presupposti da cui
muove la sentenza appellata, sia per ciò che concerne l’interpretazione del
D.P.R. 10 novembre 1993, sia per quanto riguarda il quadro normativo che
disciplina l’attività di ricerca degli idrocarburi, in relazione
all’ordinamento comunitario e specificamente con riferimento alla situazione
di diritto e di fatto delle richiedenti, già destinatarie di provvedimenti
vincolanti ed inoppugnabili, le appellanti sottopongono a censura, con
riferimento a ciascuno degli argomenti su cui poggia la motivazione, il
procedimento logico in base al quale il giudice di primo grado è pervenuto alle
sue conclusioni e ripropongono in questa sede le censure originarie, deducendo
moti di appello che consistenti, complessivamente:
a) per l’ENI,
nella violazione dell’obbligo di procedere e di provvedere e del dovere di
prendere seriamente, adeguatamente e compiutamente in considerazione le istanze
dei soggetti dell’ordinamento, per di più allorché gli stessi siano
portatori di interessi primari, quale è quello alla ricerca di idrocarburi;
violazione delle norme e dei principi di cui alla legge 241 che tali obblighi e
doveri sancisce; difetto assoluto di motivazione e giustificazione; errore sui
presupposti e travisamento dei fatti per avere trattato un’attività di
ricerca alla stregua di un’attività estrattiva, senza quindi tenere in alcun
conto gli elaborati tecnici allegati all’istanza che illustrano chiaramente i
caratteri dell'attività che si intende realizzare; rifiuto di conoscere la
realtà relativa alla esistenza di idrocarburi nel sottosuolo del Parco e
conseguente assunzione di conclusioni prive di base reale; nonché violazione
della normativa nazionale relativa al parco ed, in generale alla ricerca degli
idrocarburi, con precipuo riferimento agli obblighi comunitari;
. b) per la
Soc. Enterprise Oil, nella violazione di legge (L. 6 dicembre 1991 n. 394,
art. 6, comma 4, 11, comma 3 lett. a), 13 comma 1; D.P.R. 15 novembre 1993,
istitutiva dell’Ente Parco nazionale del Pollino, art. 1 comma 6, Allegato A,
artt. 3-7; D.P.R. 18 aprile 1994 n. 526, contenete il regolamento v.i.a.
relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi; D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 625, di attuazione della direttiva
94/22//CEE, artt. 2, comma 1, 14 comma 5; L. 15 marzo n. 59); nonché eccesso di
potere per disparità di trattamento, carenza di istruttoria, mancato esame di
documentazione, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione.
Entrambe le appellanti concludono quindi per la
riforma della sentenza appellata nel senso dell’accoglimento dei rispettivi
ricorsi di primo grado e consequenziale annullamento dei provvedimenti
impugnati.
3. Nei giudizi si è costituito l’Ente Parco del
Pollino resistendo all’appello ed ha spiegato intervento oppositivo
l’Associazione Italiana per il Word Wide Found for Nature – Onlus.
Successivamente la causa, chiamata alla pubblica
udienza del 4 maggio 2001, è stata trattenuta in decisione.
D
I R I T T O
1. I due appelli devono essere riuniti per essere
decisi in unico contesto, essendo relativi alla medesima sentenza.
Oltre tutto, gli interessi portati in giudizio sono,
ancorché divisibili, del tutto coincidenti, come pure lo sono, sostanzialmente,
le censure dedotte.
2.1 Le questioni portate all’esame della Sezione
riguardano il diniego opposto dall’Ente Parco del Pollino all’attività di
ricerca per la quale hanno chiesto autorizzazione le società appellanti (ovvero
le loro danti causa).
Come fatto rilevare dall’E.N.I. nel proprio ricorso
di appello, la Sezione ha avuto occasione di occuparsi di analoghi problemi con
la decisione 637 del 14 maggio 1999, avente ad oggetto diniego di autorizzazione
al eseguire prospezioni geofisiche con linee sismiche ed esplosivo all’interno
del Parco della Maiella, opposto all’AGIP con provvedimento annullato dal
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo con sentenza n. 221/98,
confermata, con la citata decisione di appello.
Ci si trova ora, infatti, a trattare di dinieghi di
autorizzazione per analoga attività.
2.2. In particolare, l’attività per la quale
l’AGIP (cui ora è subentrata l’ENI) ha fatto domanda di autorizzazione, si
inserisce nel quadro dei permessi di ricerca idrocarburi denominate Monte
Rossino e Castelsaraceno, rilasciati dal Ministro dell’industria, di concerto
con il Ministro dell’ambiente, sentite le Regioni interessate e previo parere
del comitato tecnico idrocarburi con decreti dell’11 luglio 1994 e del 2
novembre dello stesso anno; tali permessi interessano, fra l’altro, i
territori di alcuni Comuni rientranti nell’area del Parco del Pollino ed hanno
conseguito, per il resto, tutte le necessarie autorizzazioni.
L’attività, per la quale è stata chiesta e negata
l’autorizzazione in contestazione, consiste in ricerche geofisiche, in una
parte del territorio del Parco nazionale del Pollino, secondo la metodologia
sismica a riflessione. Stando alla documentazione in atti, essa consiste nella
rilevazione, in un breve lasso di tempo, con appositi sensori (detti “geofoni”),
di dimensioni di circa cm 15, delle onde sonore provocate dallo scoppio di
piccole cariche di esplosivo, collocate sul fondo di pozzetti della profondità
massima di circa mt.30 e del diametro di pochi centimetri; lo scoppio non dà
luogo ad emissioni di gas nell’atmosfera o di detriti e provoca vibrazioni,
soltanto a qualche metro di distanza, di scarso rilievo (paragonabili a quelle
prodotte dal passaggio di un autocarro).
I macchinari da utilizzare per la perforazione dei
pozzetti è previsto che siano montati su trattore, per il trasporto sulla rete
viaria, oppure che siano trasportati da un elicottero, per evitare
l’attraversamento dei boschi.
Le ricerche non comportano movimenti di terra, taglio
di piante, scarichi di acqua, modificazioni idrogeologiche, lacerazioni del
sottobosco, attività estrattiva ed a conclusione delle attività è previsto il
ripristino anche degli spazi interessati dagli interventi, con lo sgombero delle
aree, il riempimento dei fori e quant’altro.
2.3. La Soc. Enterprise Oil fa parte del gruppo
Enterprise, attivo nella ricerca e coltivazione di idrocarburi in varie parti
del mondo, fra cui l’Europa ed ha conseguito, in Italia il permesso di ricerca
convenzionalmente denominato “Torrente Frido” con decreto interministeriale
30 ottobre 1995 n. 204, con cui pure la società è stata nominata
rappresentante unico, nei rapporti con la PA e con i terzi delle altre
cointestatarie del permesso in questione.
La stessa ha chiesto autorizzazione per ricerche
geofisiche secondo la metodologia “sismica a riflessione” analoghe a quelle
di cui alla richiesta AGIP ed, inoltre, autorizzazione all’effettuazione della
ricerca secondo la metodologia “magnetotellurica”.
Quest’ultima metodologia consiste nella misurazione
di variazioni di resistività del sottosuolo profondo, attraverso la
registrazione passiva, in superficie, di dati elettromagnetici maturali,
originate da correnti indotte nel sottosuolo a causa dell’impatto del vento
solare con la superficie terrestre. All’anzidetta misurazione si perviene
mediante piccole stazioni mobili ubicate ad intervalli di circa Km 1 o 1,5
l’una dall’altra, collegate fra di loro da cavi distesi sul terreno secondo
direttrici compatibili con la tecnica ed i luoghi. Per i fini anzidetti è stata
prevista la collocazione, nel territorio del Parco (nella zona 2, a minore
tutela ambientale), di circa 70 stazioni e di cavi lungo 4 direttrici.
Anche tale metodologia come la prima nulla ha a che
vedere con l’apertura o la coltivazione di cave o miniere.
2.4. Alle domande degli interessati l’Ente Parco ha
opposto dapprima il proprio diniego con tre distinti provvedimenti (nn.69, 70 e
71, tutti in pari data), impugnati prontamente con separati ricorsi, come
ricordato in narrativa.
Successivamente nel corso del giudizio, è stata
adottata la deliberazione unitaria n. 289 del 24 novembre 1997, con la quale il
Consiglio direttivo dell’Ente ha confermato i precedenti dinieghi, impugnata
da entrambe le parti ricorrenti con motivi aggiunti sostanzialmente riproducenti
i motivi originari.
3. Al riguardo è dato rilevare che il dato meramente
formale della “riapertura dell’istruttoria” in corso di causa, con
successiva audizione dei rappresentanti delle società istanti, e nuova sommaria
relazione del Direttore Ing. Formica, con adozione di provvedimento del
Consiglio direttivo riproduttivo dei dinieghi, appaiono intesi a superare il
vizio di incompetenza dedotto dalla Soc. Enterpreprise Oil, ma sono non idonei
ad esprimere alcun contenuto novativo al comportamento dell’Ente Parco.
Al contrario, come rilevato dalle parti appellanti,
la deliberazione in questione, priva di motivazione, si configura, per i profili
sostanziali, alla stregua di una mera convalida delle precedenti determinazioni,
delle quali, indipendente dal formale riferimento al “riesame” delle domande
delle società interessate, si limita a confermare il contenuto.
Peraltro, come pure posto in evidenza dagli
appellanti, la tempestiva proposizione di motivi aggiunti e la loro coincidenza
con gli originari motivi di impugnazione, rende la questione di scarso
interesse, processuale e sostanziale, nell’economia della controversia in
esame.
4. Rilevante è, al contrario il comportamento
dell’Ente Parco che, tanto in occasione della adozione degli originari
provvedimenti negativi, quanto con la successiva determinazione del Consiglio
direttivo, si è attestato sulla tesi del radicale divieto, nelle more del varo
del regolamento e del piano del parco, di attività in astratto considerate
potenzialmente rischiose per l’ambiente e l’habitat del parco medesimo,
senza alcun approfondimento istruttorio specifico e senza alcuna verifica
comparativa, in concreto, degli interessi in giuoco.
Tale modo di procedere, condiviso dal giudice di
primo grado si pone però in contrasto con il complesso normativo che disciplina
le aree protette e, specificamente, il Parco Nazionale del Pollino (istituito
con D.P.R. 15 novembre 1993), il quale, per ciò che concerne l’attività di
ricerca della quale si tratta, deve essere interpretato ed applicato in
coordinata lettura con le disposizioni nazionali e comunitarie che assegnano
rango di primario interesse alle attività di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi, nel rispetto dei limiti previsti delle discipline
generali e speciali vigenti in materia di tutela dell'ambiente terrestre, marino
e costiero.
Con la citata decisione n. 637/99 la Sezione ha avuto
modo di chiarire come, nel quadro normativo derivante dalla legge quadro n. 394
del 1991 ed in quello specifico del territorio interessato dagli interventi (nel
caso, il Parco nazionale della Maiella), l’attività di ricerca di idrocarburi
non rientrasse fra quelle senz’altro inibite dalla normativa di salvaguardia..
Il medesimo percorso interpretativo è stato invero
seguito, nel caso in esame - concernete il distinto Parco nazionale del Pollino
- dal Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata che è pervenuto,
tuttavia a conclusioni opposte, che non possono essere condivise.
L’Allegato A al D.P.R. 15 novembre 1993 istitutivo
del Parco di cui si tratta, in cui sono contenute le misure di salvaguardia (da
applicare fino all’approvazione del Regolamento del parco), suddivide
provvisoriamente (fino all’adozione del piano) il relativo territorio in due
ambiti (zona 1 e zona 2) a secondo del grado di antropizzazione (art. 1), pone
taluni divieti di carattere generale (art. 3) fra cui quello relativo al
disturbo della fauna selvaggia e al danneggiamento della flora spontanea (art. 3
lett. a e b) e maggiori divieti specifici relativi alla zona 1 (art. 4);
introduce infine un regime autorizzatorio generale e regimi autorizzatori
specifici per la zone 1 e 2 (artt. 5, 6 e 7).
La tesi sviluppata in sentenza è nel senso della
tassatività dell’elenco delle attività sottoposte a regime autorizzatorio;
l’esigenza di integrare il meccanismo dei divieti nominativi con il divieto di
carattere generale di tutte le ulteriori attività le quali producano
l’effetto dannoso del danneggiamento o del disturbo della flora e della fauna,
indurrebbe a una esegesi rigorosamente aderente al dato testuale, che non
consentirebbe, in assenza di regolamento, di ampliare lo spettro delle attività
consentite o di introdurre deroghe al regime dei divieti.
Non si è avveduto, il giudice di primo grado che, al
di là di ogni ragionevole dubbio, le nozioni di “disturbo” e di
“danneggiamento” alla fauna ed alla flora - a differenza di quelle
descrittive di attività vietate, individuate specificamente – non hanno
inteso attribuire all’Autorità del parco un illimitato ed assoluto potere di
vietare una qualsiasi attività non compresa fra quelle espressamente vietate,
ma ha piuttosto stabilito un criterio per la valutazione di quelle
autorizzabili, con ciò definendo anche la possibilità di introdurre, con
l’autorizzazione, prescrizioni e vincoli inerenti alle modalità operative e
di esaminare e comparare, in relazione a tutte le fattispecie, l’interesse
pubblico specifico con gli altri interessi tutti egualmente rilevanti per
l’ordinamento.
Tali nozioni hanno, dunque, un valore ed una portata
relativi e non anche assoluti, in quanto, come è stato fatto osservare,
qualunque tipo di attività è di per sé idonea ad arrecare disturbo alla fauna
selvatica e danneggiamento alla flora, tanto che si tratti di attività libera
quanto che si tratti di attività soggetta ad autorizzazione.
Ragionevolmente fanno rilevare gli appellanti che
sarebbe altrimenti incomprensibile che all’interno della “zona 1” possano essere autorizzati interventi di natura permanete
di rilevante impatto, sia nel corso della loro realizzazione che
successivamente, le quali sono certamente in grado di per sé ad arrecare
notevole disturbo alla fauna e danneggiamento alla flora, sicché risulta
evidente che (a meno di non svuotare di tenuto il regime autorizzatorio), il
divieto di carattere generale contenuto nella normativa di salvaguardia (ove non
voglia porsi in contraddittorietà insanabile con il regime delle
autorizzazioni) inerisca piuttosto alle modalità di attuazione ovvero alle
cautele ed alle prescrizioni che l’Autorità del Parco avrà il potere di
imporre affinché le attività autorizzate non arrechino disturbo o
danneggiamento.
Del pari incomprensibile risulterebbe la possibilità
(pure prevista dalle norme di salvaguardia) di autorizzare l’uso di materiale
esplosivo ed il sorvolo di velivoli.
Alla stregua delle regole generali, la nominativa
elencazione di attività autorizzabili, non sempre impone una interpretazione
tassativamente corrispondente al dato letterale, come preteso dal giudice di
primo grado.
In un sistema – quale è quello concepito dal
citato allegato A – che si compone di un articolata elencazione nominativa di
attività vietate ed altre autorizzabili, in funzione di salvaguardia, deve
ritenersi che siano le prime ad essere tassative, in forza della aprioristica
valutazione negativa insita nella loro individuazione.
Le attività suscettibili di autorizzazione
implicano, invece, una diversa e contraria valutazione di meritevolezza degli
interessi di cui costituisco espressione, tratta dalla rilevanza che gli stessi
assumono nell’ordinamento, così da non potere essere sacrificati, ma di
richiedere il confronto e la comparazione con l’interesse alla cui tutela è
preposto il regime autorizzatorio.
La loro elencazione non esaurisce, ordinariamente, la
gamma degli interessi suscettibili di analoga comparativa valutazione.
Cosicché può affermarsi che, anche in presenza di
una puntuale elencazione, l’autorizzabilità di un’attività non
specificamente vietata può e deve desunta estensivamente o anche
analogicamente, ogni qual volta ne sia consentito il confronto con quelle
nominativamente indicate, in termini di rilevanza per l’ordinamento, di
equiparabilità sul piano dell’impatto ambientale con quelle espressamente
indicata, e, quindi, di sostanziale compatibilità con l’interesse
salvaguardato.
Deve dunque essere confermato, anche con riguardo al
D.P.R. D.P.R. 15 novembre 1993 istitutivo del Parco del Pollino,
l’orientamento espresso con la più volte citata decisione n. 637 del 1999,
nel senso che il quadro complessivo delle disposizioni contenute nella legge
quadro (L. 6 dicembre 1991 n. 394) e nelle misure di salvaguardia specificamente
inerenti alla zona protetta della quale si tratta (all. A al decreto citato)
dimostra che, per quanto concerne le attività non analiticamente vietate,
l’Amministrazione in sede di autorizzazione ed in assenza di misure
regolamentari, è chiamata ad esprimere una verifica tecnico-discrezionale circa
l’armonizzabilità dell’intervento proposto con i valori ambientali,
legislativamente enucleati ed in merito alla praticabilità di soluzioni
alternative che, in un’ottica collaborativa, consentano la conciliazione dei
contrapposti interessi.
E’ stato anche osservato dalla Sezione che –
sebbene l’interesse pubblico alla ricerca degli idrocarburi si presenta
cedevole rispetto ai valori ambientali – esso riveste tuttavia un carattere
primario, come è ampiamente rilevabile dalla normativa che la disciplina, anche
in attuazione di un preciso disegno comunitario – cosicché il diniego allo
svolgimento di attività funzionale all’interesse medesimo costituisce una
soluzione estrema alla quale è possibile ricorrere soltanto ove non siano
percorribili, anche con l’apporto collaborativo dell’Ente Parco, strade
capaci di coniugare il complesso dei valori tutelati.
Al contrario, i provvedimenti impugnati (ivi compresa
la determinazione rivestita da ultimo della forma della deliberazione
consiliare) si attestano sulla tesi di un radicale divieto, nelle more del varo
del regolamento e del piano del parco, di attività in astratto considerate
potenzialmente rischiose per l’ambiente e l’habitat del parco, senza alcun
approfondimento istruttorio neanche nella fase successiva (nel corso del
giudizio di primo grado), in cui non si rinviene alcun elemento di novità, né
per quanto concerne l’apporto tecnico del quale il Consiglio si è avvalso, né
per ciò che riguarda l’aspetto valutativo di competenza dell’organo
collegiale.
Particolarmente significative al riguardo appaiono la
relazione del Direttore Annibale Formica che ha liquidato con poche righe,
neanche particolarmente significative, sia l’incontro con i rappresentanti
delle Società, sia le relative conclusioni.
La formula adoperata nella relazione della
Commissione tecnico-consultiva dell’Ente, che sostituisce invero l’atto
originariamente recepito dal Consiglio su cui si fondano tanto i primitivi
provvedimenti, quanto il successivo, si esprime nel senso che il parere
sfavorevole è indotto in quanto le iniziative di ricerca sono “finalisticamente
e trutturalmente incompatibili con la politica dell’Ente Parco, le cui linee
guida, sia pure protese a favorire lo sviluppo anche economico delle popolazioni
del Parco, devono porsi quali parametro di riferimento, l’insieme delle
risorse ambientali e naturalistiche esistenti. La ricerca proposta lascia
emergere, al contrario, una netta opposizione ed una chiara incompatibilità con
nelle stesse misure di salvaguardia fissate nel D.P.R. istitutivo dell’Ente
Parco, che non sembrano lasciare spazio alcuno a ricerche fortemente
caratterizzate da una marcata finalità estrattiva”.
Le riportate conclusioni evidenziano il carattere
aprioristico dello sbarramento imposto, accompagnato dal pregiudizio derivante
dalla ritenuta “finalità estrattiva”.
Emerge cioè, chiaramente e per tabulas , che non tanto la ricerca in sé e le modalità
operative si è inteso precludere quanto contraria alla politica del Parco,
quanto piuttosto il remoto ed indiretto perseguimento delle finalità
estrattive, nelle quali si è in definitiva fatto risiedere il paventato evento
di pericolo.
Ed è questo, nella sostanza, anche il tema sul quale
maggiormente si incentrano gli argomenti dell’interveniente Associazione
ambientalista.
Occorre precisare al contrario che l’attività di
ricerca degli idrocarburi assume ex se
una valenza autonoma nella normativa interna e comunitaria che la governa,
cosicché anche tale solo inciso appare indicativo dell’eccesso di potere da
cui sono affetti i provvedimenti impugnati.
Ma ancor più rilievo assumono la mancanza di
specifiche e puntuali indagini in ordine agli ambiti territoriali interessati
dagli interventi e l’assenza di ogni e qualsiasi apporto collaborativo in
ordine alla individuazione di linee operative e modalità di intervento
compatibili con l’equilibrio ambientale e faunistico.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, gli
appelli devono dunque essere accolti, con consequenziale annullamento dei
provvedimenti impugnati, in riforma della sentenza appellata.
In considerazione della complessità della questione
e della natura degli interessi coinvolti, possono essere interamente compensate
fra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.
Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli in epigrafe,
li accoglie e per l’affetto, in totale riforma della sentenza 13 maggio 1998
n. 144, del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, accoglie i
ricorsi nn. 771/96 e 772/98 proposti dagli attuali appellanti davanti al
suddetto Tribunale ed annulla i provvedimenti impugnati con gli atti
introduttivi dei giudizi di primo grado e con i motivi aggiunti;
Compensa interamente fra le parti le spese dei due
gradi del giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 4 maggio 2001, dal
Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI) riunito in camera di consiglio con
l'intervento dei seguenti Magistrati:
Giovanni RUOPPOLO PRESIDENTE
Sergio SANTORO CONSIGLIERE
Luigi MARUOTTI CONSIGLIERE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI CONSIGLIERE, EST.
Pietro FALCONE CONSIGLIERE