Al Presidente
della Regione Basilicata
Dr. Vito De Filippo
Via Anzio - Potenza
All'Assessore all'Ambiente della Regione Basilicata
Dr. Gianni Rondinone
Via Anzio - Potenza
All'Assessore
alle Attività Produttive della Regione Basilicata
Dr. Donato Paolo Salvatore
Via Anzio - Potenza
Al Dirigente
Ufficio Compatibilità Ambientale
Via Anzio - Potenza
Al Dirigente
Ufficio Energia
Via Anzio - Potenza
e p.c. Al Ministero dell'Ambiente
Direzione Protezione Natura
Via Capitan Bavastro 174
00154 ROMA
OGGETTO:
Inadempimento in ordine alla Valutazione di Incidenza sulle
implicite varianti al P.E.R. e alle Pianificazioni energetiche,
determinate dall'eventuale approvazione di progetti energetici
(eolico).
Relativamente
ai progetti eolici in attesa di Autorizzazione Unica, al P.E.R.
regionale e alla Legge Regionale 26 aprile 2007, n.9 (BUR Basilicata
n.20 del 27/4/2007) "Disposizioni in materia di energia"
recentemente approvata in Consiglio Regionale, alla scrivente
OLA (Organizzazione Lucana Ambientalista), preme evidenziare
alcuni aspetti di fondamentale importanza di carattere normativo
a cui è necessario attenersi.
Come è noto l'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. riporta
testualmente:
Valutazione di incidenza (Articolo così sostituito dal
D.P.R. n. 120/2003)
1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve
tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti
siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria
e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore,
ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro
varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato
G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il
piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi
di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale
da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati,
nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza
regionale,
interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle
province autonome competenti. Risulta quindi, concettualmente
evidente, che i Piani Energetici Regionali e relative modifiche
e/o varianti vanno assoggettati alle norme in oggetto.
Pertanto, anche considerando i progetti al vaglio dell'Ufficio
preposto al rilascio dell'Autorizzazione Unica che già
non erano coerenti con il PER e a maggior ragione non sono coerenti
con quanto previsto e disposto recentemente dalla Legge Regionale
in materia di pianificazione energetica è altrettanto
vero che:
qualunque approvazione progettuale che ecceda le soglie previste
(per le varie forme di produzione energetica), prescrittive
o non prescrittive che siano, è da ritenersi una evidente
modifica sostanziale al P.E.R. e alla Pianificazione energetica
prevista priva di Valutazione di Incidenza.
Si rende evidente l'obbligo della V.I. per valutare la pianificazione
energetica ed eventuali varianti, palesi o indotte da nuovi
progetti, ed il rispetto della coerenza complessiva insita nella
Rete Natura 2000 a livello del Piano.
In caso contrario si rende inoppugnabile una violazione evidente
(non si tratta di "cattiva" applicazione della V.I.
ma di vera e propria "mancata" applicazione) delle
norme di riferimento e, ancor più grave, una disapplicazione
delle Direttive Comunitarie (79/409/CEE "Uccelli"
e 92/43/CEE "Habitat") di cui tali norme ne rappresentano
l'attuazione, con le spiacevoli conseguenze che questo determinerebbe
in termini di apertura di una procedura di infrazione comunitaria.
In proposito (vista la presenza di diverse procedure già
in atto) vale la pena ricordare che :
La Legge Finanziaria presenta almeno due novità fondamentali
in tema di adempimenti rispetto alle procedure di infrazione
comunitarie. La prima, legata a quanto detto, è il complesso
dell'articolo in cui si colloca l'emendamento su Rete Natura
2000. Tale articolo, che alla Camera era il 181 e al Senato
è diventato il complesso dei commi 720-730 quater, "Adempimento
degli obblighi comunitari ed internazionali", prevede tra
le altre cose un fatto di grande rilievo: lo Stato "avverte"
le regioni colpevoli di infrazione di correggere tempestivamente
le violazioni (comma 720), e soprattutto prevede di rivalersi
direttamente sulle regioni che hanno eventualmente condotto
alla sanzione comunitaria (comma 721). A seguire, una serie
dei commi in questione.
"720.
Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione
di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo
della Comunità europea o per porre termine alle stesse,
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati
adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio
alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati
nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in
ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti
dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità
europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato
Trattato".
"721.
Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma
720, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi
derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva
esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità
europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi
e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, e dell'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio
2005, n. 11".
"722.
Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti
di cui al comma 720 indicati dalla Commissione europea nelle
regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere
sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA),
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
degli altri Fondi aventi finalità strutturali".
"723.
Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle
violazioni degli obblighi di cui al comma 720 degli oneri finanziari
derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia
delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo
2, del Trattato istitutivo della Comunità europea".
"725.
Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 722,
723 e 724: a) nei modi indicati al comma 726, qualora l'obbligato
sia un ente territoriale; b) mediante prelevamento diretto sulle
contabilità speciali obbligatorie istituite presso le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della
legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per
tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati
nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto
equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni
di cui alle lettere a) e b)".
Quindi VIOLARE
LE DIRETTIVE NON E' SOLO ILLEGALE MA ANCHE FORTEMENTE ONEROSO.
In conclusione,
la scrivente Organizzazione Lucana Ambientalista, invita gli
organi competenti in indirizzo, a voler adempiere a quanto prescritto
evitando un ulteriore aggravio della situazione in ordine alla
approvazione di altre progettualità in variante all'attuale
pianificazione energetica. L'azione della Regione Basilicata
quindi, in ordine all'obbligo di ottemperare alla conclusione
dell'iter dell'Autorizzazione Unica per i progetti eolici attualmente
in attesa della stessa, non può che concludere tale iter
ma con esito negativo dell'Autorizzazione stessa, in relazione
all'incoerenza con la programmazione e pianificazione energetica
regionale già prevista con il PER e ancor più
con le previsioni della LR anzidetta e nel rispetto di tutto
quanto evidenziato. Si ricorda altresì che anche il disposto
della recente sentenza TAR relativa a tale questione, obbliga
la Regione a concludere l'iter di Autorizzazione Unica sulle
istanze presentate ma non di certo si pronuncia sulla natura,
positiva o negativa, di tale esito, lasciando alla Ente Regione
la discrezionalità di pronunciarsi nel merito.
Nell'attesa si saluta cordialmente.