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[Data di pubblicazione: 08/05/2007]
 
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  > LETTERA ALLA REGIONE SU INADEMPIMENTO VALUTAZIONE DI INCIDENZA
> di Organizzazione Lucana Ambientalista
 
     
     

Al Presidente della Regione Basilicata
Dr. Vito De Filippo
Via Anzio - Potenza

All'Assessore all'Ambiente della Regione Basilicata
Dr. Gianni Rondinone
Via Anzio - Potenza

All'Assessore alle Attività Produttive della Regione Basilicata
Dr. Donato Paolo Salvatore
Via Anzio - Potenza

Al Dirigente Ufficio Compatibilità Ambientale
Via Anzio - Potenza

Al Dirigente Ufficio Energia
Via Anzio - Potenza

e p.c. Al Ministero dell'Ambiente
Direzione Protezione Natura
Via Capitan Bavastro 174
00154 ROMA

OGGETTO: Inadempimento in ordine alla Valutazione di Incidenza sulle implicite varianti al P.E.R. e alle Pianificazioni energetiche, determinate dall'eventuale approvazione di progetti energetici (eolico).

Relativamente ai progetti eolici in attesa di Autorizzazione Unica, al P.E.R. regionale e alla Legge Regionale 26 aprile 2007, n.9 (BUR Basilicata n.20 del 27/4/2007) "Disposizioni in materia di energia" recentemente approvata in Consiglio Regionale, alla scrivente OLA (Organizzazione Lucana Ambientalista), preme evidenziare alcuni aspetti di fondamentale importanza di carattere normativo a cui è necessario attenersi.

Come è noto l'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. riporta testualmente:

Valutazione di incidenza (Articolo così sostituito dal D.P.R. n. 120/2003)
1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza
regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. Risulta quindi, concettualmente evidente, che i Piani Energetici Regionali e relative modifiche e/o varianti vanno assoggettati alle norme in oggetto.

Pertanto, anche considerando i progetti al vaglio dell'Ufficio preposto al rilascio dell'Autorizzazione Unica che già non erano coerenti con il PER e a maggior ragione non sono coerenti con quanto previsto e disposto recentemente dalla Legge Regionale in materia di pianificazione energetica è altrettanto vero che:

qualunque approvazione progettuale che ecceda le soglie previste (per le varie forme di produzione energetica), prescrittive o non prescrittive che siano, è da ritenersi una evidente modifica sostanziale al P.E.R. e alla Pianificazione energetica prevista priva di Valutazione di Incidenza.

Si rende evidente l'obbligo della V.I. per valutare la pianificazione energetica ed eventuali varianti, palesi o indotte da nuovi progetti, ed il rispetto della coerenza complessiva insita nella Rete Natura 2000 a livello del Piano.
In caso contrario si rende inoppugnabile una violazione evidente (non si tratta di "cattiva" applicazione della V.I. ma di vera e propria "mancata" applicazione) delle norme di riferimento e, ancor più grave, una disapplicazione delle Direttive Comunitarie (79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat") di cui tali norme ne rappresentano l'attuazione, con le spiacevoli conseguenze che questo determinerebbe in termini di apertura di una procedura di infrazione comunitaria.

In proposito (vista la presenza di diverse procedure già in atto) vale la pena ricordare che :
La Legge Finanziaria presenta almeno due novità fondamentali in tema di adempimenti rispetto alle procedure di infrazione comunitarie. La prima, legata a quanto detto, è il complesso dell'articolo in cui si colloca l'emendamento su Rete Natura 2000. Tale articolo, che alla Camera era il 181 e al Senato è diventato il complesso dei commi 720-730 quater, "Adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali", prevede tra le altre cose un fatto di grande rilievo: lo Stato "avverte" le regioni colpevoli di infrazione di correggere tempestivamente le violazioni (comma 720), e soprattutto prevede di rivalersi direttamente sulle regioni che hanno eventualmente condotto alla sanzione comunitaria (comma 721). A seguire, una serie dei commi in questione.

"720. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato".

"721. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 720, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11".

"722. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 720 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali".

"723. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 720 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea".

"725. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 722, 723 e 724: a) nei modi indicati al comma 726, qualora l'obbligato sia un ente territoriale; b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica; c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b)".

Quindi VIOLARE LE DIRETTIVE NON E' SOLO ILLEGALE MA ANCHE FORTEMENTE ONEROSO.

In conclusione, la scrivente Organizzazione Lucana Ambientalista, invita gli organi competenti in indirizzo, a voler adempiere a quanto prescritto evitando un ulteriore aggravio della situazione in ordine alla approvazione di altre progettualità in variante all'attuale pianificazione energetica. L'azione della Regione Basilicata quindi, in ordine all'obbligo di ottemperare alla conclusione dell'iter dell'Autorizzazione Unica per i progetti eolici attualmente in attesa della stessa, non può che concludere tale iter ma con esito negativo dell'Autorizzazione stessa, in relazione all'incoerenza con la programmazione e pianificazione energetica regionale già prevista con il PER e ancor più con le previsioni della LR anzidetta e nel rispetto di tutto quanto evidenziato. Si ricorda altresì che anche il disposto della recente sentenza TAR relativa a tale questione, obbliga la Regione a concludere l'iter di Autorizzazione Unica sulle istanze presentate ma non di certo si pronuncia sulla natura, positiva o negativa, di tale esito, lasciando alla Ente Regione la discrezionalità di pronunciarsi nel merito.

Nell'attesa si saluta cordialmente.


 
O.L.A. ORGANIZZAZIONE LUCANA AMBIENTALISTA - ola@olambientalista.it