|
IL RISCHIO INDUSTRIALE
La presenza su un territorio di stabilimenti industriali che detengono
particolari sostanze utilizzate nei processi produttivi, espone lambiente
e le popolazioni al cosiddetto rischio industriale.
LA FABBRICA DEI PROFUMI
Il 10 Luglio 1976 lo stabilimento ICMESA di Meda, in Lombardia, dopo
un malfunzionamento di un reattore destinato alla produzione di triclorofenolo
(sostanza impiegata nella produzione di erbicidi di uso civile e di
diserbanti militari, ma anche composto clorurato utilizzato per preparare
prodotti cosmetici) rilasciò in atmosfera un grande quantitativo
di diossina. La sostanza venne, deliberatamente, rilasciata per evitare
un'esplosione. La nube formatasi venne trasportata dai venti verso i
vicini comuni di Seveso, Cesano Maderno e Desio. Il comune più
colpito fu proprio Seveso. Lincidente ebbe ripercussioni di tipo
sanitario e ambientale sui lavoratori e le popolazioni del territorio.
LA NORMATIVA SEVESO
Lincidente di Seveso indusse la Comunità Europea a legiferare
in materia, al fine di controllare i pericoli derivanti da incidenti
rilevanti causate da sostante pericolose utilizzare nei processi industriali.
La prima Direttiva comunitaria fu emanata nel 1982 nota come Seveso
I (D.E del 24.6.1982 n. 501/CEE) che venne recepita dallItalia
con il D.P.R.
17.5.1988 n. 175 e successivamente con il D.
Lgs. 17.8.1999 n. 334 che recepì la successiva direttiva
denominata Seveso II (D.E. del 9.12.1996 n. 96/82). Nel 2003 la Comunità
Europea con la D.E.
2003/105/CE introduce ulteriori prescrizioni relative ai
controlli dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a determinate
sostanze pericolose, direttiva recepita dallItalia con il D.Lgs.
21.9.2005 n. 238 e tuttora vigente.
STABILIMENTI A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE IN ITALIA
In Italia ci sono 1.118 stabilimenti a rischio incidente rilevante soggetti
al D.Lgs. n. 334/1999, di cui 599 stabilimenti soggetti agli obblighi
dellart. 6 (debbono rispettare solo alcuni adempimenti previsti
dal decreto), e 519 stabilimenti soggetti agli obblighi dellart.
8 (debbono rispettare tutti gli adempimenti previsti dal decreto). l'Inventario
nazionale è a cura del Ministero dellAmbiente, Tutela del
Territorio e del Mare.
STABILIMENTI
A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE IN BASILICATA
In Basilicata sono presenti 10 stabilimenti a rischio incidente rilevante,
di cui 6 soggetti agli obblighi dellart. 6 e 4 soggetti agli obblighi
dellart.8 del D.Lgs. n. 334/1999 (figura 1).
FRASI
DI RISCHIO E SOSTANZE PERICOLOSE
La Direttiva
Comunitaria 2001/55/CE detta la frasi di rischio (Frasi R) e le classifica
in 68 frasi. La Direttiva, inoltre, considera la cosiddetta combinazione
di Frasi R e le classifica in formulazione di frasi combinate (vedi
tab. A). Esse rappresentano le caratteristiche di pericolosità.
La Direttiva Comunitaria 2001/59/CE prevede i consigli di prudenza,
le Frasi S. Gli stabilimenti a rischio incidente in cui sono presenti
sostanze pericolose, di cui lart. 2, sono elencate nellallegato
A del D.lgs. 238/2005 che sostituisce lallegato I del D.Lgs. 334/1999.
[Tabella A] Alcune sostanze e preparati
suscettibili a causare un eventuale incidente rilevante:
|
Numero
CAS
(Chemical Abstract Service)
|
Nome
comune
o generico
|
Classificazione
di pericolo
|
Caratteristiche
di pericolosità
|
Incidente
|
Effetti
sulla popolazione e lambiente
|
|
7783-06-4
|
Acido
solfidrico (idrogeno solforato)
|
Facilmente
infiammabile,
Tossico
|
R13:
gas liquefatto altamente infiammabile
R26: altamente tossico per inalazione
|
Dispersione
di sostanza tossica nellatmosfera
|
Intossicazione
|
|
7446-09-5
|
Anidride
solforosa
|
Tossico
|
R23:
tossico per inalazione
R36/37: irritante per gli occhi e le vie respiratorie
|
Dispersione
di sostanza tossica nellatmosfera
|
Intossicazione
|
|
no-code
|
Petrolio
grezzo
|
Infiammabile
Tossico
|
R11:
facilmente infiammabile
R45: può provocare il cancro
R52/53: nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare
effetti negativi per lambiente acquatico
|
Rilascio
di sostanza combustibile in fase liquida con possibilità
di incendio in pozza
|
Irraggiamento
Onda durto
(sovrapposizione da esplosione)
|
|
74-98-6
|
Propano
|
Facilmente
infiammabile
|
R12:
gas
liquefatto altamente infiammabile
|
Rilascio
di sostanza combustibile in fase liquida con possibilità
di incendio in pozza.
Rilascio di sostanza combustibile in fase gassosa con possibilità
di incendio (lancia di fuoco).
Rilascio di sostanza combustibile in fase gassosa con possibilità
di esplosione non confinata (o con confinamento molto parziale).
Esplosione ed incendio di vapori infiammabili in espansione
- BLEVE* - Palla di fuoco
|
Irraggiamento
Onda durto
(sovrapposizione da esplosione)
|
|
68512-91-4
|
Butano
|
Facilmente
infiammabile
|
R12:
gas
liquefatto altamente infiammabile
|
Rilascio
di sostanza combustibile in fase liquida con possibilità
di incendio in pozza.
Rilascio di sostanza
|
Irraggiamento
Onda durto
(sovrapposizione da esplosione)
|
La seguente tabella
elenca alcune sostanze presenti nella scheda di informazione sul rischio
da incidente rilevante per i cittadini e lavoratori - Raffineria di
Roma SpA [* Boiling Liquid Expanding Vapor
Explosion]
PIANO
DI EMERGENZA INTERNO ALLO STABILIMENTO
Lart.11
del D.Lgs. n.334/1999 obbliga i gestori di tutti gli stabilimenti a
rischio incidente rilevante soggetti alle disposizioni di cui allart.
8, a predisporre il piano di emergenza interno da adottare allinterno
dellimpianto. Il piano di emergenza interno è obbligatorio
per gli stabilimenti nuovi, prima dellinizio attività e
per quelli esistenti. Deve contenere almeno le informazioni di cui allallegato
IV, punto1 ed è predisposto allo scopo di controllare e circoscrivere
gli incidenti, mettere in atto misure di protezione per luomo
e lambiente, informare adeguatamente i lavoratori e le autorità
locali competenti, provvedere al ripristino e al disinquinamento dellambiente
dopo lincidente. Il piano è oggetto di riesamina ad intervalli
appropriati non superiore ai tre anni.
PIANO
DI EMERGENZA ESTERNO
Il Prefetto,
dintesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione
con la popolazione, predispone il piano di emergenza esterno dello stabilimento
e ne coordina lattuazione (art. 20 del D.lgs. n. 334/1999). Il
piano deve essere elaborato tenendo conto almeno delle indicazioni di
cui allallegato IV, punto 2 (art. 20 del D.lgs. n. 334/1999) e
deve prevedere il controllo e la circoscrizione degli incidenti, mettere
in atto le misure di protezione per luomo e lambiente dalle
conseguenze da incidente rilevante in particolare mediante la cooperazione
rafforzata degli interventi di soccorso con le organizzazioni di protezione
civile. Deve essere riesaminato, riveduto e aggiornato previa consultazione
con le popolazioni, ad intervalli appropriati non superiori ai tre anni.
LE
COMPETENZE DELLE REGIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE
Le Regioni,
ai sensi del comma c) dellart.18 del D.Lgs. 334/1999, definiscono
le procedure per ladozione degli interventi di salvaguardia dellambiente
e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio
incidente rilevante.
IL
RUOLO DELLE ARPA
Il ruolo
assegnato alle Agenzie Regionali per la Protezione dellAmbiente
è definito dallart. 18 comma b del D.lgs. n.334/1999. Le
ARPA Sono coinvolte nellistruttoria tecnica, partecipano alla
realizzazione del Piano di Emergenza Esterno, al gruppo di lavoro nazionale
sul rischio industriale istituito presso lISPRA (ex APAT), e sono
organo di vigilanza e ispezione. La Regione Basilicata con la Legge
regionale n. 27 del 19.05.1997 modificata dalla Legge regionale n. 13
del 27.04.1999 assegna allArpab (Agenzia Regionale per
la Protezione dellAmbiente di Basilicata) funzioni tecnico-scientifiche
in materia di prevenzione e controllo ambientale, tra cui dei grandi
rischi industriali. LARPA Basilicata si interfaccia con il Dipartimento
Ambiente e Territorio della Regione Basilicata per le materie afferenti
i Grandi Rischi Industriali.
INFORMAZIONE
ALLE POPOLAZIONI
I Comuni
interessati dallubicazione di stabilimenti a rischio industriale,
ivi compresi quelli che potrebbero essere interessati dagli effetti
da incidente rilevante, ai sensi del comma 4 dellart. 22 del D.lgs.
334/1999, sono obbligati di portare tempestivamente a conoscenza della
popolazione, le informazioni fornite dal gestore relative alle particolari
sostanze utilizzate riportate nella relativa scheda
informativa. I Sindaci, che sono autorità comunale
di Protezione Civile, sono tenuti a predisporre un pacchetto informativo
da presentare alla Prefettura, allUfficio territoriale del Governo
(Regione), e alla Provincia di appartenenza ai fini dellinserimento
nel Piano di Emergenza Esterno al fine della pianificazione e relativo
aggiornamento. La Regione provvede affinché i dati del rapporto
di sicurezza, di cui allart. 8, siano resi accessibili alla popolazione
interessata. Il documento informativo da divulgare alle popolazioni
deve contenere le norme comportamentali di auto-protezione: in caso
di emergenza con segnale di evacuazione e in caso di emergenza con segnale
di rifugio al chiuso. Ad esso si deve prevedere ad una campagna informativa
attraverso manifesti, opuscoli, questionari, incontri con la popolazione,
esercitazioni di protezione civile con lausilio delle organizzazione
di volontariato.
FENOMENI
DA INCIDENTE RILEVANTE PER DEPOSITO OLI MINERALI E GAS
Il termine BLEVE
è l'acronimo di Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion
e sta a significare: esplosione dei vapori che si espandono a causa
dell'ebollizione di un liquido. Ciò si manifesta quando l'involucro
e il suo contenuto raggiungono temperature di gran lunga superiori a
quelle necessarie per l'evaporazione dell'intera sostanza liquida. La
rottura del contenitore determina la nuclearizzazione spontanea del
liquido, ossia l'immediata evaporazione del prodotto. Il termine FIRE
BALL: se i vapori contenuti nel contenitore esploso sono infiammabili,
si può avere l'accensione immediata ed istantanea dei vapori
i quali provocano un irraggiamento mortale. Conseguenze: onda
d'urto, proiezione di frammenti, possibile fireball, irraggiamento.
Esempio cartografico
di zone interessate da eventuale incidente rilevante
CONCLUSIONI
Il centro
oli di Viggiano è classificato dallinventario nazionale
del Ministero dellAmbiente, Tutela del Territorio e del Mare,
Deposito oli minerali con codice ministeriale NS008 (art. 8 D.lgs. n.
334/1999). Sul sito dellARPAB (Agenzia Regionale per la Protezione
dellAmbiente di Basilicata), nella sezione rischi industriali
vengono elencate le seguenti attività del centro: trattamento
di idrocarburi liquidi e/o gassosi provenienti dai pozzi, stoccaggio
e spedizione di petrolio grezzo, spedizione di gas naturale, produzione
di zolfo liquido. Pertanto, alla luce di quanto si evince dal sito web
dellARPAB, e in assenza di altre informazioni relative alle cosiddette
zone interessate da incidente rilevante previste dal Piano
di Emergenza esterno, il centro oli presenta n. CAS (Chemical Abstract
Service) e nomi generici non dissimili dai casi esposti nella tabella
A.
FONTI:
Ministero dellAmbiente Tutela del Territorio e del Mare, Dipartimento
della Protezione Civile, RSA del Comune di Padova, Raffineria di Roma
SpA, ARPA Basilicata.
DOWNLOAD
Scarica il presente documento in formato .pdf. [clicca
qui]
|