Il Governo ha
impugnato la legge regionale n. 17 del 2007 "Modifiche
ed integrazioni alla l.r. n 3 del 1990 - approvazione dei
piani paesistici di area vasta" con un ricorso alla Corte
Costituzionale. Ne ha dato notizia la presidente del gruppo
regionale di Rifondazione comunista, Emilia Simonetti, sottolineando
che "il Governo ha eccepito che le norme impugnate sarebbero
in contrasto con le competenze esclusive statali in materia
di tutela dellambiente. Lespressione ambientale
nella sua eccezione più ampia comprende, sicuramente,
la tutela del paesaggio e di altri principi a disposizione
contenute nella Carta Costituzionale, in particolare nellart.
9". "Nel ricorso specifica Simonetti - il
Governo osserva che: poiché la Regione Basilicata al
momento dellentrata in vigore della novella al Codice
(disposta, per quel che riguarda il paesaggio, con il d.lgs
24 marzo 2006, n. 157) era dotata di uno strumento di pianificazione
territoriale regionale con considerazione dei valori paesaggistici,
redatto secondo le procedure dettate con la l.r. 3/1990, avrebbe
dovuto provvedere, in conformità a quanto stabilito
dallarticolo 156 del Codice, a verificare la rispondenza
di detta pianificazione alle previsioni dellarticolo
143 del Codice stesso.
Solo a seguito di tale verifica, e solo qualora essa fosse
stata effettuata dintesa con il Ministero, sarebbe stato
possibile per la Regione, negli ambiti individuati daccordo
con il Ministero medesimo, prevedere procedure autorizzatorie
semplificate, ai sensi dei commi 4° e 5° dellarticolo
143 del Codice. Viceversa, la Regione non solo non ha provveduto
alla verifica della propria pianificazione, ai sensi dellarticolo
156 del Codice, ma ha disposto, con larticolo 1 della
legge n. 17 del 2007 qui impugnata, procedure autorizzatorie
semplificate, in aree vincolate, nella sostanza stabilendo
la ammissibilità di interventi di trasformazione del
territorio a condizione che essi siano conformi al solo strumento
urbanistico o addirittura in variante allo strumento urbanistico
purchè riferiti ad interventi pubblici di interesse
pubblico (v.art. 6, comma 5°, lett.b. l.r. n. 3/1990,
come introdotto dallart. 1 L.r. n. 17/2007). Il che
equivale ad ammettere, sia pure in aree vincolate ma classificate
di basso valore paesaggistico (v. art. 6, comma 4°,
principio, ç.r. n. 3/1990), la equivalenza fra linteresse
pubblico preordinato alla tutela del paesaggio e linteresse
pubblico finalizzato al governo del territorio"."Le
considerazioni del Governo a giudizio di Emilia Simonetti
- appaiono del tutto legittime e, tra laltro, le stesse
considerazioni ricorda - furono espresse dalla sottoscritta
in sede di dibattito consiliare e per tali ragioni votò
contro il provvedimento che si presentava come una iniziativa
ad hoc per sostenere variazioni nelluso
del territorio non corrispondente allinteresse pubblico".